Tirocinio
Il tirocinio extracurricolare è uno strumento che permette di accogliere nel proprio organico una persona che abbia l’obiettivo di acquisire un’esperienza pratica spendibile nel mercato del lavoro e di arricchire il proprio curriculum.
In questo senso il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante. Consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.
La Regione Piemonte con DGR n. 85-6277 del 22/12/2017 ha regolamentato la disciplina regionale dei tirocini extracurriculari (formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo).
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Servizi orientativi al mondo del lavoro
- Chi può fare il tirocinante?
- Quali sono i vincoli per poter accedere al Servizio?
- Tirocini estivi.
Chi può fare il tirocinante?
I destinatari dei tirocini devono aver compiuto 16 anni.
I soggetti minorenni (anche stranieri) devono avere assolto l’obbligo di istruzione ai sensi della normativa nazionale vigente; tale requisito non è richiesto per i soggetti maggiorenni che, in quanto tali, non sono più soggetti all’obbligo.
Il rapporto di tirocinio inoltre deve osservare le disposizioni previste dalle normative in materia di lavoro minorile.
- Durata: minimo 2 mesi massimo 6
- Oraio: minimo 20 ore massimo 40 ore settimanali. Turni notturni e festività escluse.
- Costo: Al tirocinante deve essere corrisposta (art. 10 DGR 85/2017) un’indennità minima di partecipazione pari ad € 600,00 per un impegno settimanale di 40 ore.
Quali sono i vincoli per poter accedere al Servizio?
Vincolo:
- Il tirocinio non può essere attivato per le professioni ordinistiche. Si deve procedere ad una valutazione delle professioni regolamentate (termoidraulici, estetisti, operatori socio sanitari…)
- Il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto con il medesimo soggetto ospitante nei 2 anni precedenti all’attivazione del tirocinio un rapporto di lavoro, una collaborazione, un incarico o una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo.
- Non può essere attivato più di un tirocinio per lo stesso soggetto presso il medesimo soggetto ospitante, anche se per mansioni diverse.
Inoltre:
- Il numero dei tirocinanti è vincolato al numero dei dipendenti.
- Un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del medesimo decreto; mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate
- La copertura assicurativa è a carico dell’azienda.
Tirocini estivi.
Sono uno strumento particolare che consente un esperienza formativa di breve durata per allievi e studenti.